Come indicato nell’articolo sui contratti in somministrazione, le Agenzie per il Lavoro ne possono stipulare diversi, tra i quali il contratto a tempo determinato. Tale contratto può prevedere lo svolgimento di una missione lavorativa per un periodo definito, può essere prorogato per un massimo di 24 mesi e può concludersi con l’assunzione diretta del lavoratore da parte dell’azienda utilizzatrice.

La forma scritta: un requisito essenziale del contratto

Il contratto di somministrazione deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta. In assenza di tale requisito, il contratto è nullo e i lavoratori coinvolti sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’azienda che ne utilizza la prestazione lavorativa.

I diritti dei lavoratori in somministrazione

La normativa vigente garantisce ai lavoratori in somministrazione una tutela ampia e concreta.

In applicazione del principio di non discriminazione, i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative pari a quelle dei lavoratori assunti direttamente dall’azienda.

Lavorare in somministrazione offre una tutela in più, ovvero la presenza di due interlocutori contrattuali. Da un lato c’è l’azienda presso cui si presta l’attività, dall’altro l’agenzia per il lavoro, in questo caso Archimede, che rimane un punto di riferimento attivo per tutta la durata del rapporto. Se il contratto con l’azienda utilizzatrice dovesse concludersi senza rinnovo, tramite i nostri recruiter siamo in grado di proporre nuove opportunità di lavoro, anche prima della naturale scadenza del tempo determinato.

Inizio e fine della missione

La data di inizio e la durata prevedibile della missione devono essere comunicate per iscritto al lavoratore dal somministratore, al momento della stipula del contratto o dell’invio presso l’utilizzatore. La missione può essere prorogata con il consenso scritto del lavoratore per un massimo di 6 volte nell’arco di 24 mesi.

Il numero complessivo di lavoratori assunti in somministrazione è pari al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato assunti al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti. Tale limite non si applica nei seguenti casi:

  • I lavoratori disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali.
  • Lavoratori svantaggiati e/o molto svantaggiati, che statisticamente rappresentano il 65-70% dei lavoratori somministrati.

La somministrazione può essere molto più di un contratto temporaneo

Un’esperienza in somministrazione a tempo determinato può trasformarsi in un’opportunità concreta di inserimento stabile: lavorare all’interno di un’azienda, dimostrare le proprie competenze e farsi apprezzare sul campo sono spesso i presupposti che portano a un’assunzione diretta.

I dati del rapporto Censis-Assosomm confermano questa tendenza. Nel 2024, il 4,7% dei contratti in somministrazione era già a tempo indeterminato, mentre le trasformazioni da determinato a indeterminato hanno registrato un incremento dell’1,7% nei primi nove mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Formazione e welfare in somministrazione

I lavoratori in somministrazione possono usufruire di una serie di benefici attraverso Ebitemp (Ente Bilaterale Nazionale per il Lavoro Temporaneo), che eroga prestazioni integrative rispetto a quelle garantite dall’azienda utilizzatrice: sostegno al reddito in caso di disoccupazione, contributi per l’asilo nido, rimborsi per spese sanitarie e di trasporto. L’accesso a tali forme di welfare è commisurato al periodo di somministrazione maturato, anche non continuativo.

Inoltre, tramite Forma.Temp e l’attivazione di corsi da parte delle nostre aziende clienti, i lavoratori somministrati possono accedere a un’ampia offerta di corsi di formazione professionale completamente gratuiti, finalizzati allo sviluppo delle competenze tecniche e trasversali.

 

Iscriviti al nostro portale e candidati alle nostre offerte di lavoro.